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Aree Sisma, pagamento dei Contributi sospesi: le indicazioni dell’INPS

lentepubblica.it • 3 Maggio 2019

aree-sisma-pagamento-contributi-sospesiAree Sisma, pagamento dei Contributi sospesi: i chiarimenti in un documento dell’Istituto di Previdenza dopo la proroga contenuta nella legge di bilancio per il 2019.


Aree Sisma, pagamento dei Contributi sospesi. L’Inps detta le istruzioni per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa a causa degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Le istruzioni, contenute nel messaggio numero 1654/2019giungono dopo la novella contenuta nella legge di bilancio 2019 con il quale il legislatore ha prorogato al 1° giugno 2019 il precedente termine del 31 gennaio 2019 per la ripresa dei versamenti dei contributi sospesi nelle suddette zone. La nuova scadenza del 1° giugno vale sia per coloro che decideranno di versare in un’unica soluzione, sia per il versamento della prima rata per coloro che opteranno per la rateizzazione per la quale tuttavia l’Istituto si riserva di comunicare ulteriori dettagli amministrativi. A questo riguardo la legge di bilancio per il 2019 ha elevato da 60 a 120 il numero massimo delle rate in cui è possibile ripartire il debito accumulato a partire dal medesimo mese di giugno 2019.

Contributi sospesi

L’Inps ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione di cui al citato articolo 48, comma 13, e ss e del DL 186/2016, sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico (24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017 a seconda della zona dell’evento sismico) al 30 settembre 2017. Nella sospensione in trattazione sono ricompresi altresì i versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989 e ss.mm.ii, già in corso alla data dell’evento sismico. Ne consegue che, per effetto della ripresa dei versamenti, i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la suddetta data del 1° giugno 2019, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017.

Pagamento tramite F24

Nello specifico il pagamento della contribuzione sospesa per la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi dovrà essere effettuato tramite modello “F24” secondo le indicazioni contenute nel documento di rito. Per quanto riguarda i lavoratori domestici l’obbligo contributivo dovrà essere assolto dal datore di lavoro entro il 1° giugno 2019 con le modalità già note: 1)  utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure generati attraverso il sito Internet www.inps.it al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”; 2)  rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (uffici postali, tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit); 3)  online, sul sito Internet dell’Inps, al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”, tramite la modalità di pagamento immediato/online pagoPA utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.

Occorre ricordare che nei confronti dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento. Ciò significa, ad esempio, che il mancato accredito di tale contribuzione può avere riflessi sulla possibilità di maturare i requisiti contributivi necessari per il pensionamento. Per i contribuenti che, invece, vorranno scegliere il pagamento rateale, come accennato, l’Istituto si riserva la pubblicazione di ulteriori istruzioni amministrative nei prossimi tempi.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bruno Franzoni
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